Il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, è un'iniziativa del Ministero del Lavoro che supporta le imprese nella formazione dei dipendenti, coprendo fino al 100% dei costi del lavoro per la formazione. Il nuovo avviso, emanato in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2024, include anche lavoratori stagionali e disoccupati pre-selezionati. Per accedere ai fondi, le aziende devono stipulare accordi collettivi per rimodulare l'orario di lavoro, dedicando ore alla formazione anziché alla produttività. Il fondo permette alle aziende di ottenere il finanziamento sotto forma di rimborso per le ore di lavoro dedicate alla formazione dei dipendenti.
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Friuli Venezia Giulia
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Valle d’Aosta
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Sardegna
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SISTEMI FORMATIVI:
RISORSE ASSEGNATE: 182.500.000
Sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno una grande impresa di riferimento che agisce come capofila, per interventi che coinvolgono anche la relativa catena di fornitura od aziende clienti o controllate. Il piano formativo deve coinvolgere una percentuale significativa dei lavoratori complessivamente almeno 100 lavoratori, di cui massimo il 60% dipendenti della capofila e minimo 40% delle altre imprese coinvolte. Il contributo massimo riconoscibile è pari a 12 milioni di euro per singolo sistema formativo.
FILIERA FORMATIVA:
RISORSE ASSEGNATE: 182.500.000
Sistemi organizzati (o non) di almeno 5 PMI (anche società controllate) che fanno parte di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica identificabile, i quali aderiscono ad progetto formativo presentato da una capofila. Il Piano formativo deve coinvolgere almeno 10 lavoratori, di cui massimo il 25% di una singola impresa della Filiera. Il contributo massimo riconoscibile per filiera informativa è pari a 8 milioni di euro.
SINGOLI DATORI DI LAVORO:
RISORSE ASSEGNATE:365.000.000
Aziende che si trovino in altre condizioni e che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. Il piano formativo deve coinvolgere almeno 3 lavoratori. Il contributo massimo riconoscibile per singola impresa è pari a 2 milioni di euro.
Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
Nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione.
Tali datori di lavoro:
Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore lavorative dedicate alla formazione dei dipendenti.
Il Progetto formativo di FNC deve avere ad oggetto uno dei seguenti ambiti:
Le ore di lavoro da dedicare alla formazione per ogni singolo dipendente inserito nel progetto vanno da un minimo di 30 a massimo di 150 ore. In caso di disoccupati da assumere con contratto stagionale abbiamo un minimo di 20 e un massimo di 150 ore. Le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il datore di lavoro in fase di presentazione dell’istanza di contributo deve tassativamente comunicare l’iscrizione o meno ad un Fondo Paritetico Interprofessionale (FPI). Le attività formative e la rendicontazione dovranno concludersi entro 365 giorni solari dalla data di notifica dell’approvazione dell’istanza. I lavoratori dichiarati come partecipanti in fase di presentazione del progetto formativo potranno essere sostituiti entro i limiti previsti dall’Avviso.
La retribuzione oraria è di norma finanziata dal FNC per il 60% del totale.
Sono rimborsati al 100% gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione.
Sono esclusi dal calcolo gli sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di FNC, il TFR, la 13esima, la 14esima(se dovuta), bonus integrativi sullo stipendio
In particolare:
| Fase | Dal |
|---|---|
| Sottoscrizione accordo sindacale di rimodulazione | 10.10.2024 |
| Iscrizione degli Enti di formazione e delle imprese al portale MyAnpal | 09.12.2024 |
| Presentazione delle istanze di ammissione a contributo | 10.02.2025 |
I datori di lavoro aderenti a FPI che partecipano a FNC devono attenersi ai regolamenti dei FPI di riferimento, nel rispetto dei requisiti di legge per il rilascio delle attestazioni.
| MODALITA'DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE | NON ASSOCIATI A FPI | ASSOCIATI A FPI |
|---|---|---|
| FORMAZIONE IN PRESENZA (AULA) | NESSUN LIMITE | NESSUN LIMITE |
| FORMAZIONE A DISTANZA (SINCRONA O ASINCRONA) | MAX 50% | NESSUN LIMITE |
| FORMAZIONE ON THE JOB | MAX 30% | NESSUN LIMITE |
I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare
obbligatoriamente, al momento della presentazione dell’istanza, pena
esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di
pubblicazione del Decreto.
Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un FPI successivamente alla data
di pubblicazione del decreto, dovranno indicarlo, pena esclusione, in fase di
presentazione dell’istanza di richiesta contributo.
Ai fini del mantenimento dell’ammissibilità al contributo, i datori di lavoro
dovranno mantenere l’adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato
nell’istanza fino alla conclusione delle attività formative, pena l’esclusione.
Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza
Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:
Il Fondo, dopo l’istruttoria di Sviluppo Italia Lavoro, riceve le istanze relative a datori di lavoro ad esso aderenti e, entro il termine massimo di 60 giorni solari, deve comunicare i seguenti esiti:
Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 10/10/2024:
Gli accordi devono rispettare l’art. 88, comma 1 del Decreto-legge n. 34/2020 e includere i seguenti elementi: