Fondo Nuove Competenze

Competenze per l’innovazione

Un’opportunità per la formazione e l’accrescimento delle competenze del capitale umano in azienda

Cos’è il Fondo Nuove Competenze(FNC) ?

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Il Fondo Nuove Competenze (FNC), istituito dall'articolo 88 del decreto-legge n. 34 del 2020, è un'iniziativa del Ministero del Lavoro che supporta le imprese nella formazione dei dipendenti, coprendo fino al 100% dei costi del lavoro per la formazione. Il nuovo avviso, emanato in attuazione del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 ottobre 2024, include anche lavoratori stagionali e disoccupati pre-selezionati. Per accedere ai fondi, le aziende devono stipulare accordi collettivi per rimodulare l'orario di lavoro, dedicando ore alla formazione anziché alla produttività. Il fondo permette alle aziende di ottenere il finanziamento sotto forma di rimborso per le ore di lavoro dedicate alla formazione dei dipendenti.

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La dotazione del nuovo FNC ammonta a complessivi € 731 milioni

Ripartizione della dotazione finanziaria per Regione

Più sviluppate

225.943.198,04

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Lombardia
Liguria
Piemonte
Bolzano e Trento
Toscana
Valle d’Aosta
Veneto

In transizione

39.928.825,74

Abruzzo
Marche
Umbria

Meno sviluppate

464.127.976,21

Basilicata
Calabria
Campania
Molise
Puglia
Sardegna
Sicili

Dotazione e tipologie di finanziamenti

Le risorse, sono ripartite in tre tipologie di finanziamenti:

SISTEMI FORMATIVI:

RISORSE ASSEGNATE: 182.500.000

Sistemi caratterizzati dalla presenza di almeno una grande impresa di riferimento che agisce come capofila, per interventi che coinvolgono anche la relativa catena di fornitura od aziende clienti o controllate. Il piano formativo deve coinvolgere una percentuale significativa dei lavoratori complessivamente almeno 100 lavoratori, di cui massimo il 60% dipendenti della capofila e minimo 40% delle altre imprese coinvolte. Il contributo massimo riconoscibile è pari a 12 milioni di euro per singolo sistema formativo.

FILIERA FORMATIVA:

RISORSE ASSEGNATE: 182.500.000

Sistemi organizzati (o non) di almeno 5 PMI (anche società controllate) che fanno parte di distretti territoriali, specializzazioni produttive, reti o filiere con una vocazione produttiva ed economica identificabile, i quali aderiscono ad progetto formativo presentato da una capofila. Il Piano formativo deve coinvolgere almeno 10 lavoratori, di cui massimo il 25% di una singola impresa della Filiera. Il contributo massimo riconoscibile per filiera informativa è pari a 8 milioni di euro.

SINGOLI DATORI DI LAVORO:

RISORSE ASSEGNATE:365.000.000

Aziende che si trovino in altre condizioni e che soddisfino i requisiti richiesti dai contenuti, piani ed interventi formativi finanziabili. Il piano formativo deve coinvolgere almeno 3 lavoratori. Il contributo massimo riconoscibile per singola impresa è pari a 2 milioni di euro.

A chi si rivolge?

Possono presentare istanza di ammissione ai contributi previsti dal FNC tutti i datori di lavoro privati, incluse le società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016 che abbiano sottoscritto accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro finalizzati a percorsi formativi di accrescimento delle competenze dei lavoratori.
Si intendono per società a partecipazione pubblica, le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico.
Nel caso di lavoratori somministrati, il datore di lavoro è l’Agenzia di somministrazione.
Tali datori di lavoro:

  • devono essere in regola sotto il profilo contributivo, fiscale e assistenziale;
  • non devono trovarsi in condizione di liquidazione, fallimento, cessazione di attività, concordato preventivo o in procedimenti finalizzati alla dichiarazione di una di tali situazioni;
  • non devono avere contenziosi giudiziali o stragiudiziali con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS) riguardanti contributi pubblici. In caso di accertamento di un debito in capo all’azienda nei confronti di MLPS, si provvederà alla compensazione delle somme dovute.

Cosa Prevede

Il Fondo Nuove Competenze rimborsa il costo delle ore lavorative dedicate alla formazione dei dipendenti.
Il Progetto formativo di FNC deve avere ad oggetto uno dei seguenti ambiti:

  • Sistemi tecnologici e digitali
  • Introduzione e sviluppo dell’intelligenza artificiale
  • Sostenibilità ed impatto ambientale
  • Economia circolare
  • Transizione ecologica
  • Efficientamento energetico
  • Welfare aziendale e benessere organizzativo

Le ore di lavoro da dedicare alla formazione per ogni singolo dipendente inserito nel progetto vanno da un minimo di 30 a massimo di 150 ore. In caso di disoccupati da assumere con contratto stagionale abbiamo un minimo di 20 e un massimo di 150 ore. Le istanze devono essere relative ad accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro sottoscritti dalle rappresentanze sindacali operative in azienda e, in assenza di rappresentanze interne, da rappresentanze territoriali delle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il datore di lavoro in fase di presentazione dell’istanza di contributo deve tassativamente comunicare l’iscrizione o meno ad un Fondo Paritetico Interprofessionale (FPI). Le attività formative e la rendicontazione dovranno concludersi entro 365 giorni solari dalla data di notifica dell’approvazione dell’istanza. I lavoratori dichiarati come partecipanti in fase di presentazione del progetto formativo potranno essere sostituiti entro i limiti previsti dall’Avviso.

Gli oneri finanziabili

La retribuzione oraria è di norma finanziata dal FNC per il 60% del totale. Sono rimborsati al 100% gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione. Sono esclusi dal calcolo gli sgravi contributivi fruiti nel mese di approvazione dell'istanza di FNC, il TFR, la 13esima, la 14esima(se dovuta), bonus integrativi sullo stipendio
In particolare:

  • La quota di retribuzione sarà pari all’80% in caso di interventi per Sistemi formativi e Filiere formative
  • La quota di retribuzione sarà pari al 100% nel caso di lavoratori assunti, successivamente alla data di pubblicazione del decreto e prima dell’avvio della formazione, con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca (cosiddetto apprendistato di terzo livello)

Termini per la sottoscrizione accordo e la presentazione dell'istanza

Fase Dal
Sottoscrizione accordo sindacale di rimodulazione 10.10.2024
Iscrizione degli Enti di formazione e delle imprese al portale MyAnpal 09.12.2024
Presentazione delle istanze di ammissione a contributo 10.02.2025

Modalità di erogazione della formazione

I datori di lavoro aderenti a FPI che partecipano a FNC devono attenersi ai regolamenti dei FPI di riferimento, nel rispetto dei requisiti di legge per il rilascio delle attestazioni.

MODALITA'DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE NON ASSOCIATI A FPI ASSOCIATI A FPI
FORMAZIONE IN PRESENZA (AULA) NESSUN LIMITE NESSUN LIMITE
FORMAZIONE A DISTANZA (SINCRONA O ASINCRONA) MAX 50% NESSUN LIMITE
FORMAZIONE ON THE JOB MAX 30% NESSUN LIMITE

FNC III e i Fondi Paritetici Interprofessionali

I datori di lavoro iscritti a un Fondo Paritetico Interprofessionale devono indicare obbligatoriamente, al momento della presentazione dell’istanza, pena esclusione, il Fondo Paritetico Interprofessionale a cui aderiscono alla data di pubblicazione del Decreto.
Nel caso di datori di lavoro che aderiscano a un FPI successivamente alla data di pubblicazione del decreto, dovranno indicarlo, pena esclusione, in fase di presentazione dell’istanza di richiesta contributo.
Ai fini del mantenimento dell’ammissibilità al contributo, i datori di lavoro dovranno mantenere l’adesione al Fondo Paritetico Interprofessionale indicato nell’istanza fino alla conclusione delle attività formative, pena l’esclusione.
Le uniche circostanze in cui un datore di lavoro può partecipare a FNC senza Fondo Paritetico Interprofessionale sono le seguenti:

  • Il datore di lavoro non aderisce ad alcun Fondo Paritetico Interprofessionale alla data di pubblicazione del decreto o, in caso di iscrizione successiva, alla data di presentazione dell’istanza;
  • Il Fondo Paritetico Interprofessionale cui aderisce non partecipi all’attuazione degli interventi del FNC;
  • Il Fondo Paritetico Interprofessionale comunichi a MLPS di aver esaurito le risorse necessarie al finanziamento dell’intervento formativo.

Il Fondo, dopo l’istruttoria di Sviluppo Italia Lavoro, riceve le istanze relative a datori di lavoro ad esso aderenti e, entro il termine massimo di 60 giorni solari, deve comunicare i seguenti esiti:

Accordi collettivi di rimodulazione dell’orario di lavoro

Gli accordi collettivi di rimodulazione dell'orario di lavoro devono essere sottoscritti a partire dal 10/10/2024:

  • Da rappresentanze sindacali aziendali o, in assenza, da rappresentanze territoriali di associazioni datoriali e sindacali comparativamente rappresentative.
  • Corredati da un’autocertificazione firmata dal datore di lavoro, dall’associazione datoriale e sindacale.
  • Per le aziende aderenti ai Fondi Paritetici Interprofessionali (FPI), gli accordi devono seguire le modalità del fondo e potrebbero necessitare accordi integrativi.

Gli accordi devono rispettare l’art. 88, comma 1 del Decreto-legge n. 34/2020 e includere i seguenti elementi:

  • Fabbisogni di crescita delle competenze dei lavoratori.
  • Progetti formativi per lo sviluppo delle competenze.
  • Dettagli sui destinatari: numero, codice fiscale, Regione o Provincia.
  • Ore di lavoro destinate alla formazione.
  • Coinvolgimento di altri soggetti (es. disoccupati, stagionali).
  • Specificare se si tratta di un’istanza singola, di Filiera o di Sistema.

Fasi propedeutiche alla presentazione dell’istanza

  1. Individuazione dei dipendenti da formare e delle competenze da acquisire
  2. Se aderente ad un Fondo:
    1. Verificare l’adesione del Fondo a FNC
    2. Verificare le regole applicate dal Fondo
    3. Verificare l’effettiva adesione
    4. Selezionare un Ente di formazione accreditato presso il Fondo
  3. Se non aderente ad un Fondo:
    1. Selezionare un Ente di formazione accreditato presso una Regione
  4. Verificare la regolarità contributiva
  5. Redigere il piano formativo
  6. Individuare la rappresentanza abilitata alla sottoscrizione dell’accordo
  7. Redigere e sottoscrivere l’accordo
  8. Informare i lavoratori destinatari
  9. Delegare l’Ente di formazione alla presentazione dell’istanza